VERIFICHE IMPIANTI

Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (di seguito indicato come DPR 462/01) disciplina i procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

 

Il DPR 462/01 rende obbligatorio, per tutte le attività, la verifica periodica degli impianti dopo la prima installazione. I Datori di Lavoro, in caso di nuove realizzazioni o modifiche degli impianti elettrici, devono inviare la dichiarazione di conformità rilasciata dall’elettricista abilitato alle ASL (o ARPA) ed all’ISPESL; inoltre viene stabilito l’obbligo, in carico sempre al Datore di Lavoro, di far eseguire le verifiche periodiche biennali o quinquennali su tali impianti da soggetti abilitati quali gli ORGANISMI DI ISPEZIONE o ASL competenti per Territorio. Gli ORGANISMI DI ISPEZIONE sono enti privati appositamente autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico che rilasciano attestati di verifica in alternativa alle ASL.

 

Sono tenuti a rispettare il DPR 462/01, e dunque rispettare le scadenze di verifica previste, tutti i Datori di Lavoro che abbiano almeno un dipendente nella propria azienda che lavori in ambienti dotati di impianto elettrico o di protezione contro le scariche atmosferiche. Secondo la normativa vigente sono assimilabili a dipendenti anche i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzino macchine utensili ed attrezzature in genere.

 

Sono soggetti alle verifiche previste dal DPR 462/01 i seguenti impianti:

  • Impianti elettrici di messa a terra
  • Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione